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05-01-12
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NASCITA DELL'ASSOCIAZIONE
Dopo quella struggente telefonata nella
notte, nacque in me l'idea di dare vita all'Associazione degli Amanteani
nel Mondo, poi fattasi più impellente in virtù dell'interesse suscitato
dal primo sito storico e testimoniato dalle numerose lettere che ci sono
pervenute, soprattutto dall'estero, nelle quali era palpabile la
nostalgia per il paese natio e la necessità di trovare un punto
d'incontro in cui conservare e far rivivere i legami della nostra
comunità. Pino Del Pizzo
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Repertorio n. 10269 Raccolta n. 3802 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno ventidue gennaio duemilaquattro, in Paola (Cs)
e nel mio Studio ubicato al Rione Giacontesi, Terza Traversa, n. 1. |
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
Art.2 - La AAM ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale promuovendo la tutela e la valorizzazione della cultura, delle arti, delle tradizioni e del folklore di Amantea e del suo comprensorio e di attivare e consolidare i rapporti fra tutti i concittadini, ovunque essi risiedano. La AAM ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge. Art.3 - La AAM ONLUS ha sede in Amantea (Cs), Piazza Commercio, n. 6.
Art.4 - Il patrimonio è
costituito
Art.5 - Possono essere
Soci dell'A.A.M. ONLUS: Art. 6 - La domanda d’adesione all'A.A.M. ONLUS deve essere redatta sull'apposito modello e contenere tutti i dati richiesti. Art.7 - L'elenco dei Soci è pubblico, viene aggiornato ogni 6 mesi (al 30 giugno e al 31 dicembre) e può essere pubblicato sugli organi di comunicazione dell’ 8 - La quota associativa annua è di €.10 ( o l'equivalente in valuta estera). Art. 9 - Oltre ai diritti elencati all'art.2 del presente Statuto, ciascun Iscritto è libero di formulare le proprie proposte agli Organi Sociali competenti al fine di concorrere ad una migliore organizzazione dell'Associazione, alla formulazione dei programmi e alla realizzazione delle iniziative.
Art. 10 - I Soci
decadono:- per non aver ottemperato le regole statutarie;-per
morosità;-per atti o comportamenti contrari alla moralità, alla
legge o agli interessi dell'AAM. Essendo l'AAM ONLUS un'Associazione
apolitica, non è consentito ai Soci che ricoprono cariche nel
Direttivo o negli altri organi Istituzionali di ricoprire cariche o
incarichi di partito e di candidarsi in qualunque competizione
elettorale.
Art. 11 -
Gli Organi
dell’A.A.M. ONLUS sono: Art. 12 - L'Assemblea è composta dalla totalità degli iscritti aventi diritto ai sensi dell’art..2. Si riunisce almeno una volta l'anno ed i Soci residenti fuori Comune possono essere rappresentati per delega. Nessun Socio può avere più di cinque deleghe. L’assemblea è validamente costituita nel rispetto dell’art.21 del C.C.
Art.13 - L'Assemblea: Art.14 - L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, su richiesta sottoscritta, da almeno 1/3 dei Soci
Art.15 - Il Direttivo é
composto da cinque membri che durano in carica tre anni e possono
essere rieletti senza alcun limite.I Direttivo è l'organo esecutivo
dell'Associazione: Art.16 - Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l'A.A.M. e ne dirige l'azione organizzativa. Nomina, all'interno del Direttivo, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere; convoca le riunioni del Direttivo e delle Assemblee. Art.17 - I Revisori dei Conti sono tre. Essi controllano ogni anno la contabilità dell'Associazione e relazionano all’Assemblea in occasione dell’approvazione del conto consuntivo. Art. 18 - Nessun compenso è dovuto per il ricoprimento delle cariche o degli incarichi sociali. Art.19 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea la quale nominerà un liquidatore e delibererà, ai sensi di legge, la destinazione del patrimonio residuo a favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità ai sensi della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 20 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge che regolano la materia.
Art. 21 - NORME TRANSITORIE -Dopo
la registrazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, i Soci
Fondatori provvederanno ad eleggere il Direttivo al fine di Firmato: Aloe Antonio - Giuseppe Del Pizzo - Posa Dino Antonio - Elio Magnone -Cipriano Martire - Antonio Montesano, Notaio - sigillo notarile. DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI Registrato in Paola il 27 Gennaio 2004 al n. 195 Serie |
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Ultimo aggiornamento: 19-05-11