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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"AMANTEANI NEL MONDO ONLUS"
Art.1 - E’ costituita
un’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione
Amanteani nel Mondo ONLUS (di seguito indicata come A.A.M.
ONLUS.).
Art.2 - La AAM ONLUS non
ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente
finalità di solidarietà sociale promuovendo la tutela e la
valorizzazione della cultura, delle arti, delle tradizioni e del
folklore di Amantea e del suo comprensorio e di attivare e
consolidare i rapporti fra tutti i concittadini, ovunque essi
risiedano. La AAM ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività
connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività
accessorie, in quanto ad esso
integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in
questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.
Art.3 - La AAM ONLUS ha
sede in Amantea (Cs), Piazza Commercio, n. 6.
Art.4 - Il patrimonio è
costituito
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della AAM
ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali donazioni e lasciti;
Le entrate sono costituite
a)dalle quote associative;
b)dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
c)da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
d)da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento delle attività aventi finalità sociali.
In caso di scioglimento della AAM ONLUS, il patrimonio sarà devoluto
al altra organizzazione non lucrativa. Il contributo associativo non
è rivalutabile ed è trasferibile solo in caso di morte.
Art.5 - Possono essere
Soci dell'A.A.M. ONLUS:
a) tutti coloro che sono nati ad Amantea o che vi risiedono o vi
hanno risieduto avendone avuto la cittadinanza;
b) tutti coloro che, pur non essendo nati ad Amantea o non avendovi
risieduto, sono figli di almeno un genitore che abbia i requisiti di
cui al punto a).
I soci possono essere: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati
e Soci Onorari.
I Soci Fondatori sono coloro i quali, sottoscrivendo l'atto
costitutivo dell'AAM ONLUS, hanno reso possibile il sorgere
dell'Associazione, ne hanno sostenuto le spese iniziali per tutti
gli adempimenti necessari per il riconoscimento legale e
giuridico e che hanno potenziato e diffuso l’iniziativa.La qualifica
di socio fondatore potrà essere conferita con delibera del Direttivo
ad altri soci che abbiano fornito un particolare contributo allo
svolgimento della attività associativa.Il loro status, in caso di
morte, può essere trasferito ad un familiare regolarmente designato.
I Soci Ordinari sono coloro i quali liberamente chiedono di
aderire all'Associazione accettandone il presente Statuto.I soci
Ordinari esercitano un elettorato attivo, partecipano alle Assemblee
che deliberano i programmi e le iniziative dell'AAM ONLUS.I Soci
Ordinari potranno esercitare l’elettorato passivo ed essere eletti a
ricoprire tutte le cariche sociali.
I Soci Aggregati sono coloro che, pur non avendo i requisiti
di cui ai punti a) e b), chiedono di far parte dell’Associazione e
la cui domanda viene accolta dal Direttivo.
Sono Soci Onorari coloro i quali, pur non avendo i requisiti
di cui ai punti a) e b), con il loro operato hanno contribuito a
promuovere l'immagine dell'AAM ONLUS o di Amantea.
Art. 6 - La domanda
d’adesione all'A.A.M. ONLUS deve essere redatta sull'apposito
modello e contenere tutti i dati richiesti.
Art.7 - L'elenco dei
Soci è pubblico, viene aggiornato ogni 6 mesi (al 30 giugno e al 31
dicembre) e può essere pubblicato sugli organi di comunicazione
dell’Associazione.
Art. 8 - La quota
associativa annua è di €.10 ( o l'equivalente in valuta estera).
Art. 9 - Oltre ai
diritti elencati all'art.2 del presente Statuto, ciascun Iscritto è
libero di formulare le proprie proposte agli Organi Sociali
competenti al fine di concorrere ad una migliore organizzazione
dell'Associazione, alla formulazione dei programmi e alla
realizzazione delle iniziative.
Art. 10 - I Soci
decadono:- per non aver ottemperato le regole statutarie;-per
morosità;-per atti o comportamenti contrari alla moralità, alla
legge o agli interessi dell'AAM. Essendo l'AAM ONLUS un'Associazione
apolitica, non è consentito ai Soci che ricoprono cariche nel
Direttivo o negli altri organi Istituzionali di ricoprire cariche o
incarichi di partito e di candidarsi in qualunque competizione
elettorale.
Art. 11 - Gli Organi
dell’A.A.M. ONLUS sono:
-l'Assemblea;
-il Presidente-
il Direttivo.
-il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - L'Assemblea è
composta dalla totalità degli iscritti aventi diritto ai sensi
dell’art..2. Si riunisce almeno una volta l'anno ed i Soci residenti
fuori Comune possono essere rappresentati per delegaNessun Socio può
avere più di cinque deleghe. L’assemblea è validamente costituita
nel rispetto dell’art.21 del C.C.
Art.13 - L'Assemblea:
-Elegge il Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
-approva il Bilancio e il Conto Consuntivo;
-determina le linee generali della Programmazione Socio-culturale;
-procede a modifiche dello Statuto con una maggioranza qualificata
del 75% dei Soci. I verbali delle Assemblee sono redatti dal
segretario e controfirmate dal presidente.
Art.14 - L'Assemblea può
essere convocata dal Presidente o, su richiesta sottoscritta, da
almeno 1/3 dei Soci
Art.15 - Il Direttivo é
composto da cinque membri che durano in carica tre anni e possono
essere rieletti senza alcun limite.I Direttivo è l'organo esecutivo
dell'Associazione:
-elegge al suo interno il Presidente;
-assicura lo svolgimento della vita associativa;
-realizza le linee programmatiche approvate dall'Assemblea.
Art.16 - Il Presidente
dura in carica tre anni e può essere rieletto. Rappresenta l'A.A.M.
e ne dirige l'azione organizzativa. Nomina, all'interno del
Direttivo, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere; convoca
le riunioni del Direttivo e delle Assemblee.
Art.17 - I Revisori dei
Conti sono tre. Essi controllano ogni anno la contabilità
dell'Associazione e relazionano all’Assemblea in occasione
dell’approvazione del conto consuntivo.
Art. 18 - Nessun
compenso è dovuto per il ricoprimento delle cariche o degli
incarichi sociali.
Art.19 - Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dall’Assemblea la quale nominerà un
liquidatore e delibererà, ai sensi di legge, la destinazione del
patrimonio residuo a favore di altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità ai sensi della Legge 23
dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 20 - Per quanto non
contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di
legge che regolano la materia.
Art. 21 - NORME TRANSITORIE -Dopo
la registrazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, i Soci
Fondatori provvederanno ad eleggere il Direttivo al fine di
a) procedere all'avvio dell'attività dell'A.A.M. e a raccogliere le
iscrizioni;
b) provvedere entro un anno, e comunque non oltre il 31.01.2005 alla
convocazionedella prima Assemblea Ordinaria dei Soci;
c) attivare tutte le iniziative atte a trasformare l'A.A.M. in un
Ente allargato agli abitanti ed ai nati nei Comuni del Comprensorio
che, per affinità, cultura e tradizioni consolidate, formano con
Amantea una vera e propria comunità.
Firmato:
Aloe Antonio - Giuseppe Del Pizzo - Posa Dino Antonio
- Elio Magnone -Cipriano Martire - Antonio Montesano, Notaio -
sigillo notarile.
DATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI
Registrato in Paola il 27 Gennaio 2004 al n. 195
Serie
pagina redatta il 31 gennaio 2007
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